Testamento redatto da persona affetta da demenza: il Tribunale di Firenze (con la sentenza del 28 gennaio 2015 n. 285) ha stabilito che i primi sintomi di una demenza, quali “disorientamento” e “confusione mentale”, non sono elementi sufficienti per invalidare il testamento olografo affermando che il testatore sia in uno stato di incapacità naturale.
La sentenza rispecchia una precedente sentenza della Cassazione secondo la quale per annullare il testamento olografo non basta ”una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius” occorre piuttosto dimostrare che per via di “un’infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi”
Riferimenti normativi: Articolo 591 c. c. Casi d’incapacità.
Secondo tale articolo possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.
Sono incapaci di testare:
1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
2) gli interdetti per infermità di mente;
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.
Nei casi d’incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
“L’incapacità naturale di testare di cui all’art. 591, comma 2, n. 3, c.c., non si identifica in una generica anomalia o alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede che, a cagione di una infermità (transitoria o permanente o di altra causa perturbatrice), il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.” Fonte
Una Valutazione in psicologia giuridica-forense è un’indagine che prevede l’esame delle abilità cognitive, comportamentali e funzionali del paziente, con l’obiettivo di giungere ad una dettagliata relazione che descrive il quadro cognitivo/comportamentale e funzionale dello stesso per fini giuridici. Non è detto infatti, anche in presenza di una condizione psicopatologica di rilevanza clinica, che il grado di compromissione sia tale da limitare parzialmente o totalmente le capacità giuridiche del soggetto. Solo alcune funzioni mentali, qualora compromesse in modo significativo, possono dare esiti tali da essere riconosciuti dalla Legge per l’interdizione, l’inabilitazione, l’annullamento dei contratti o costituire una delle cause di esclusione dall’imputabilità. E’ importante quindi scegliere uno psicologo esperto in psicologia giuridica per effettuare una valutazione in tal senso.
La valutazione neuropsicologica in ambito forense consiste in:
capacità di agire ai fini di misure di tutela giuridica;
capacità di disporre per testamento.